Contratto di affitto e tasse da pagare
La locazione di un immobile implica,oltre alla stipula di un contratto tra le parti anche la registrazione del contratto di affitto e il pagamento delle tasse ad esso applicate.Al momento della registrazione occorre versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo.L’imposta di di registro,per la locazione degli immobili ad uso abitativo occorre versare un importo pari al 2% del canone annuo moltiplicato per il numero di anni contemplati dal contratto di affitto.Se il locatore e’ un’impresa e dunque applica l’IVA sulla locazione l’imposta di registro e’ dovuta nella misura fissa di 168,00€.Riguardo il pagamento di tale imposta sono obbligati locatore e conduttore pertanto generalmente la somma da versare viene divisa tra le parti,puo’ essere versata in un’unica soluzione o si puo’ versare annualmente.L’imposta di bollo si applica su ogni copia del contratto di locazione che viene registrato ed e’ pari a 16euro.La registrazione va fatta entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
Cedolare secca
Dal 7 aprile 2011 i proprietari di immobili locati ad uso abitativo possono optare per la cedolare secca sui redditi degli affitti.La cedolare secca prevede un canone contrattuale fisso senza IS.TAT e zero spese per la registrazione del contratto(non c’e’ imposta di bollo ne imposta di registro).Mentre per i proprietari una riduzione delle tasse sull’immobile.
Grande novita’ per le locazioni:
Con i provvedimenti delle legge di Stabilità 2016, il contratto di locazione a canone concordato (o agevolato) è diventato ancora più vantaggioso dal punto di vista fiscale con una tassazione del 10% sul canone fino al 2017 poi si passera’ al 15% tasso comunque agevolato rispetto ad una cedolare secca su un classico contratto 4+4.
Il contratto di locazione agevolato (o a canone concordato) è regolato dalla legge 431/1998.
Gli aspetti generali del contratto vengono stabiliti da un Accordo locale tra le principali organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (ad esempio: Confedilizia, UPPI, ASPPI, ecc.) e le principali associazioni sindacali dei conduttori (ad esempio: SUNIA, SICET, UNIAT, ecc.) alla presenza solitamente dell’Assessore comunale o del Sindaco.
Tali Accordi locali fissano i criteri di stipula: tipo di contratto (agevolato, transitorio, per universitari), durata, rinnovo, importo canone, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri accessori, uso e consegna, ripartizione spese, modifiche e migliorie, esigenze particolari del locatore/conduttore, varie ed eventuali. Quindi, il territorio comunale viene suddiviso in zone urbane omogenee, cioè delle aree aventi caratteristiche simili per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari), tipologie edilizie (categorie e classi). Per ogni area gli Accordi territoriali devono prevedere un valore minimo e un valore massimo del canone considerando la categoria catastale, lo stato manutentivo dell’immobile, eventuale/i pertinenze/i, presenza di spazi comuni, dotazioni di servizi tecnici, presenza di mobilio.
In base a tutti questi parametri, quindi, viene determinato il canone annuo o mensile come mera moltiplicazione tra il valore in euro per metro-quadro, con un valore minimo/massimo per ogni area come stabilito dall’Accordo, e la metratura dell’immobile. Quanto ottenuto è il canone che va indicato nel contratto.
Una delle novità per il canone concordato 2017 riguarda la possibilità di stipulare contratti di locazione a tassazione agevolata in tutti i comuni d’Italia; si tratta di una delle agevolazioni introdotte dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017, con la quale viene esteso l’ambito di applicazione del canone concordato con cedolare secca al 10 per cento, precedentemente ammesso soltanto nei comuni ad alta tensione abitativa.